IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La misura dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato nel territorio ligure come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane di cui all'art. 2 della legge regionale 31 ottobre 1991 n. 28 e' modificata, secondo l'appartenenza del comune nel cui territorio e' collocata l'utenza alle zone climatiche determinate a norma dell'art. 4 della legge 9 gennaio 1991 n. 10, nel modo seguente: a) lire 20 al metro cubo di gas erogato per i comuni appartenenti alla zona "E"; b) lire 10 al metro cubo di gas erogato per i comuni appartenenti alla zona "F". 2. Non e' soggetta ad alcuna modificazione la misura dell'addizionale di cui al comma 1 per quanto concerne le utenze collocate nei comuni siti nelle zone climatiche "C" e "D" determinate a norma dell'art. 4 della legge 9 gennaio 1991 n. 10.