IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. La misura dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul
gas metano usato nel territorio ligure come combustibile per impieghi
diversi  da  quelli  delle  imprese  industriali  ed artigiane di cui
all'art. 2 della legge regionale 31 ottobre 1991 n. 28 e' modificata,
secondo  l'appartenenza  del  comune  nel cui territorio e' collocata
l'utenza alle zone climatiche determinate a norma dell'art.  4  della
legge 9 gennaio 1991 n. 10, nel modo seguente:
     a)   lire  20  al  metro  cubo  di  gas  erogato  per  i  comuni
appartenenti alla zona "E";
     b)  lire  10  al  metro  cubo  di  gas  erogato  per  i   comuni
appartenenti alla zona "F".
   2.   Non   e'   soggetta   ad   alcuna   modificazione  la  misura
dell'addizionale di cui al comma 1  per  quanto  concerne  le  utenze
collocate nei comuni siti nelle zone climatiche "C" e "D" determinate
a norma dell'art. 4 della legge 9 gennaio 1991 n. 10.